Denominazione

ART. 1
Sotto la denominazione “Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia, sezione di Lugano”, é costituita un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del CCS.

La sezione é affiliata alla Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia ed i suoi Soci, ne sono membri di diritto.

Scopo della Sezione

ART. 2
Scopo della sezione é la difesa degli interessi professionali, sociali e morali dei propri Soci ed in particolare:

  • Lo sviluppo delle cognizioni morali, professionali, sportive e di camerateria dei Soci;
  • La difesa delle questioni inerenti ai rapporti di servizio;
  • L’appoggio a manifestazioni culturali e sportive;
  • La creazione di eventuali opere di previdenza sociale.

Soci attivi

ART. 3
Sono Soci attivi della Sezione, i Funzionari di Polizia della città di Lugano e dei corpi appartenenti alla Regione 3 (Luganese) in servizio attivo, e chiunque esercita un’attività all’interno della Polizia della Città di Lugano e dei corpi appartenenti alla Regione 3 (Luganese). Possono continuare a far parte della Sezione, coloro che lasciano il Corpo di Polizia della Città di Lugano, alla condizione che esercitino ancora la professione presso un altro Corpo di Polizia; essi non hanno però diritto di voto per questioni interne del Corpo di Polizia Comunale di Lugano.

Soci passivi

ART. 4
I pensionati del Corpo di Polizia della città di Lugano e dei corpi appartenenti alla Regione 3 (Luganese), restano Soci passivi della Sezione. Essi non hanno diritto di voto e sono eleggibili soltanto a cariche onorifiche. Dal punto di vista dell’Associazione centrale sono membri con pieni diritti e obblighi.

Soci onorari

ART. 5
L’Assemblea della Sezione, potrà nominare Soci onorari le persone che si sono rese benemerite nell’attività Sezionale.

Esclusioni

ART. 6
Coloro che lasciano il servizio di Polizia, non possono più essere Soci della Sezione.
Essi devono riconsegnare la tessera di Socio della FSFP.
Restano riservati i diritti verso l’Associazione centrale e la sua Cassa Decessi.

Ammissioni

ART. 7
Le domande di ammissione, devono essere presentate per iscritto al Comitato Direttivo.
Queste, con preavviso del Comitato Direttivo, dovranno essere sottoposte per decisione all’Assemblea dei soci.

Dimissioni

ART. 8
Le dimissioni, devono essere presentate per scritto e motivate al Comitato Direttivo, entro il 30 maggio oppure il 30 novembre dell’anno in corso ed hanno effetto a partire dal mese successivo.
Il dimissionario perde ogni diritto sul patrimonio Sociale ed è tenuto a pagare le eventuali tasse arretrate.

Espulsioni

ART.9
L’espulsione di un socio attivo o passivo é decretata dalla Assemblea dei Soci per i seguenti motivi:

A) per chi si rifiuta di osservare gli Statuti e le decisioni prese dagli Organi della FSFP sezione Lugano;
B) per chi lede gravemente gli interessi della Sezione;
C) per chi é in mora con le tasse prescritte con un ritardo nel pagamento delle quote sociali di oltre 3 mesi a decorrere dalla decisione, presa dall’Assemblea durante la seduta ordinaria.

L’espulso può inoltrare ricorso entro 30 giorni dall’intimazione per raccomandata all’Assemblea dei Delegati della Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia.

Organi della Sezione

ART. 10
Gli organi della Sezione sono così definiti:

  1. L’Assemblea dei Soci
  2. Il Comitato Direttivo
  3. I Revisori

Assemblea dei soci

ART. 11
L’assemblea dei Soci é composta da tutti i Soci attivi della Sezione.

Competenze dell’Assemblea

ART. 12
All’assemblea dei soci compete:

a) la nomina del Comitato Direttivo;
b) la nomina del Presidente della Sezione;
c) la nomina della Commissione di 2 revisori;
d) la nomina dei Delegati della Sezione ad Assemblee o Congressi;
e) la nomina di eventuali commissioni speciali per lo studio di problemi particolari;
f) la nomina del Rappresentante alla Commissione del Personale;
g) l’approvazione dei conti e dei verbali Sezionali;
h) l’autorizzazione per spese unitarie superiori a Fr 500.-;
i) l’organizzazione di particolari manifestazioni;
k) la decisione su eventuali controversie;
l) l’approvazione dello Statuto o di eventuali sue modifiche;
m) lo scioglimento della Sezione.

Validità dell’Assemblea

ART. 13
L’Assemblea é valida quando sono presenti la metà più uno dei suoi Soci, oppure 15 minuti dopo l’orario di convocazione con qualsiasi effettivo.

Le deliberazioni avvengono per alzata di mano o su richiesta della maggioranza per scrutinio segreto.

Convocazioni dell’Assemblea

ART. 14
L’Assemblea dei Soci é convocata in seduta Ordinaria una volta all’anno.
L’Assemblea dei Soci può essere convocata in via straordinaria da parte di almeno un terzo (1/3) dei Soci attivi.

La convocazione dell’Assemblea dei Soci, deve avvenire con dieci giorni di preavviso e con l’esposizione dell’ordine del giorno all’albo Sezionale.

Comitato Direttivo

ART. 15
Il Comitato Direttivo é composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di sette membrinominati dall’Assemblea dei Soci:

  • Il Presidente
  • il vice Presidente
  • Il Segretario
  • Il Cassiere
  • Da uno a tre membri

Essi restano in carica due anni e sono sempre rieleggibili.
La carica é obbligatoria. Essa può essere ricusata solo quando ricorre uno dei seguenti motivi:

  • per motivi di salute o di età;
  • se ha già fatto parte del Comitato Direttivo;
  • per un altro grave motivo;

I membri del Comitato Direttivo, fatta eccezione per causa di forza maggiore, devono ricoprire la carica fino alla scadenza del mandato.

Competenze del Comitato Direttivo

ART. 16
a) L’amministrazione generale della Sezione;
b) L’allestimento dei conti preventivi e consuntivi;
c) Di rappresentare la Sezione di fronte a Terzi;
d) Di formulare proposte all’Assemblea dei Soci;
e) Di pronunciarsi sulle questioni di competenza dell’Assemblea;
f) Di far eseguire le risoluzioni Assembleari;
g) Di effettuare delle spese per un importo massimo di fr 500.-.

Convocazione del Comitato Direttivo

ART. 17
Il Comitato Direttivo si riunisce più volte l’anno ed é convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritiene opportuno, oppure su richiesta di tre dei suoi membri.

Validità del Comitato Direttivo

ART. 18
Le sedute del Comitato Direttivo, sono valide, se sono presenti almeno tre dei suoi cinque membri.

Commissione di revisione

ART. 19
La commissione di Revisione é composta di due membri.
Essi sono nominati dall’Assemblea dei Soci e rimangono in carica un anno.
La commissione esamina i conti, gli atti e i registri inerenti la gestione contabile, presentando un rapporto scritto al Comitato Direttivo tre (3) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci.

Diritto di firma

ART. 20
Le firme congiunte del Presidente o del vice Presidente, con il Segretario o il Cassiere, impegnano la Sezione nei confronti di Terzi.

Verbali

ART. 21
Il verbale delle sedute di Comitato e dell’Assemblea sono tenute dal Segretario.
Ogni verbale dovrà essere approvato nella seduta successiva e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Partecipazione a Congressi o Assemblee

ART. 22
I delegati a Congressi o Assemblee devono presentare un rapporto scritto al Comitato Direttivo.
I delegati hanno diritto al rimborso spese della carta della festa, ad una indennità giornaliera per i pasti principali e piccole consumazioni di fr 50.- (cinquanta) per la giornata intera, di fr. 25.- (venticinque) per mezza giornata se il vitto non é compreso.
Del biglietto ferroviario per il viaggio, andata e ritorno, in II classe.
Inoltre, chiunque assolve una missione per conto della FSFP sezione Lugano ha il diritto al rimborso delle spese realmente sopportate.

Finanziamento della Sezione

ART. 23
La cassa Sezionale paga:

a) la tassa alla Cassa Centrale della FSFP;
b) le quote annuali alla Cassa Decessi della FSFP;
c) la tassa alla Cassa di Soccorso;
d) l’abbonamento al giornale federativo, organo ufficiale e obbligatorio della FSFP;
e) tutte le altre spese amministrative;
f) le indennità annuali dei Membri del Comitato Direttivo.

  • Presidente, Fr. 800.-
  • Vice Presidente, Fr. 500.-
  • Segretario, Fr. 600.-
  • Cassiere, Fr. 600.-
  • Membro, Fr. 400.-

Tasse sociali e di ammissione

ART. 24
Una tassa annuale il cui importo viene proposto dal Comitato Direttivo e votato dall’Assemblea dei Soci.

Modificazioni dello Statuto

ART. 25
Competente a modifiche dello Statuto é l’Assemblea dei Soci.

Scioglimento della Sezione

ART. 26
Lo scioglimento della Sezione, deve essere deciso con il voto favorevole di tue terzi (2/3) dei Soci aventi diritto di voto.
Il patrimonio della Sezione dovrà essere depositato presso un istituto di credito garantito dallo stato per la durata di 10 anni. Se nel frattempo sorgesse un’analoga associazione i fondi saranno versati alla stessa, caso contrario il capitale dovrà essere versato a istituti di beneficenza.

Entrata in vigore

ART. 27
Il presente Statuto approvato dall’Assemblea dei Soci, tenutasi a Lugano giovedì 01 febbraio 1996 entra immediatamente in vigore abrogando tutte le disposizioni precedenti.

Ultima modifica agli Statuti 10.11.2021